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Acqua e Rifiuti

Dichiara acqua e rifiuti beni pubblici comuni  chiede di favorire la ripubblicizzazione dei servizi di acqua e rifiuti.

Abolisce l’Ambito unico regionale per Ambiti di dimensioni provinciali restituendo maggiori poteri ai comuni e alla popolazione attraverso processi partecipativi.

 Detta principi, criteri e regole per la salvaguardia delle risorse acqua e rifiuti.

PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI E NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011 “NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL’AMBIENTE”

Relazione illustrativa

L’acqua è fonte di vita. Senza acqua non c’è vita. L’acqua costituisce pertanto un bene comune dell’umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: dunque l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti.

Oggi sulla Terra più di un miliardo e trecento milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile. Si prevede che nel giro di pochi anni tale numero raggiunga i tre miliardi. Il principale responsabile di tutto ciò è il modello neoliberista che ha prodotto una enorme disuguaglianza nell’accesso all’acqua, generando oltretutto una sempre maggior scarsità di quest’ultima, a causa di modi di produzione distruttivi dell’ecosistema.

E tuttavia, le pressioni ai diversi livelli (internazionale, nazionale e locale), finalizzate ad affermare la privatizzazione e l’affidamento al cosiddetto libero mercato della gestione della risorsa idrica, continuano imperterrite e travalicano trasversalmente le diverse culture politiche ed amministrative.

Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell’acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.

Nel contempo e parallelamente lo spreco delle risorse materiali e la loro trasformazione in rifiuti è arrivata ad un livello tale per cui dal 1984 abbiamo cominciato a livello globale a consumare più risorse rispetto a quelle messeci a disposizione dal pianeta terra. Nel 2018 abbiamo consumato oltre il 170% delle risorse disponibili, derubando quindi le future generazioni. Tutto questo non perché le risorse siano insufficienti, ma perchè l’utilizzo delle risorse è demandato all’ economia di mercato che ha come fine il profitto e non il bene comune.

Finché è economicamente conveniente, sotto l’aspetto del profitto di chi detiene il possesso delle risorse, disfarsi dei beni materiali senza porsi il problema della loro limitatezza è diventata la regola.

Le conseguenze sono ormai evidenti a tutti: accumulo di rifiuti con conseguente inquinamento di acqua, aria e suolo, sempre maggiore scarsità di beni essenziali con l’aumento delle povertà anche in zone fino a poco tempo addietro considerate ricche, sempre maggiori diseguaglianze sociali.

Questa proposta di legge parte dal riconoscimento che il servizio idrico e quello dei rifiuti costituiscono elementi decisivi ai fini della qualità della vita dei cittadini, della tutela e salvaguardia dell’ambiente, della conservazione del patrimonio ambientale per la sopravvivenza delle future generazioni, per cui sono a tutti gli effetti servizi pubblici fondamentali che vanno quindi orientati al perseguimento di finalità pubbliche e costruiti attraverso la vicinanza e la partecipazione dei cittadini che usufruiscono di essi e dei lavoratori che li producono.

La tendenza dell’ultimo decennio è stata quella di allontanare le sedi decisionali dalla possibilità di intervento degli Enti locali e dei cittadini e di affermare una finalità privatistica, di farli diventare fonte di profitto, con l’errata convinzione che l’uso centralizzato e privatistico di queste risorse portasse a maggiore efficienza. Questa tendenza si è espressa a livello regionale attraverso la legge 23/2011, con la costituzione di un unico ATO regionale, che tanta parte ha avuto nello spostamento verso l’alto e verso il rafforzamento dei grandi soggetti gestori ispirati da una logica privatistica nella gestione del servizio idrico e in quello del ciclo dei rifiuti. I risultati

della legge regionale 23/2011 non sono certo esaltanti, dato che a 8 anni dopo la scadenza dei principali contratti i servizi sono ancora affidati in proroga, mentre l’iter farraginoso ha imposto un pesante ritardato a quelle Unioni di comuni che, volendo svincolarsi dalla gestione privatistica, hanno deciso per la costituzione di una propria società pubblica con affidamento in house, come nel caso della gestione dei rifiuti nel forlivese, o arrivando a far rinunciare al progetto, come nel caso della gestione del servizio idrico nella provincia di Reggio Emilia.

La legge 23/2011, legge che con questa nuova normativa si intende abrogare, ha portato ad una verticalizzazione delle decisioni, deresponsabilizzando su questi servizi le amministrazioni locali, escludendo la partecipazione di cittadini e lavoratori del servizio, frapponendo ostacoli alle amministrazioni che intendevano esercitare un ruolo propositivo, senza peraltro aggiungere efficienza, anzi ritardando le soluzioni.

Con questa proposta intendiamo proprio intervenire su questi punti di fondo, affermando il principio di sussidiarietà e di prossimità, vale a dire che le scelte vanno fatte al livello più basso possibile, compatibilmente con l’efficienza del servizio, in modo da giungere a decisioni coinvolgenti e partecipative. In particolare, ci pare necessario superare la scelta compiuta nel 2011.

Mantenendo la scelta di avere ATO che si occupano di entrambi questi servizi, riteniamo fondamentale restringere la loro dimensione, arrivando a definire confini non superiori a quelli provinciali. L’altra scelta fondamentale che riteniamo si debba compiere è quella di affermare il ruolo fondamentale della gestione pubblica per il servizio idrico e quello della gestione dei rifiuti. Questa proposta dovrà necessariamente essere integrata con un provvedimento che stanzi adeguate risorse per favorire la ripubblicizzazione dei suddetti servizi, questione che si rinvia alla discussione dell’Assemblea legislativa.

Analisi dell’articolato

Sulla base dei ragionamenti appena svolti, la proposta di legge si articola, in modo parallelo, con la predisposizione sia dei principi fondamentali cui devono ispirarsi la gestione dell’acqua e quella dei rifiuti, sia dei servizi pubblici cui afferiscono. Ciò perché è evidente che esistono specificità dei due cicli, che vanno appositamente normate, pur all’interno di un quadro unitario delle loro finalità.

Art. 1 – Oggetto e Finalità: si afferma la finalità pubblica della gestione dei servizi idrico e rifiuti.

Art. 2 – Principi generali in materia di acqua e servizio idrico integrato: si riconosce la risorsa idrica quale bene comune inalienabile e universale cui tutti hanno diritto di accesso secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, nell’ambito della salvaguardia della riproducibilità e della tutela dell’ambiente naturale.

Art. 3 – Principi generali in tema di risorse materiali naturali e di gestione dei rifiuti: si affermano, in tema di produzione di beni e di gestione dei rifiuti, i principi che stanno alla base dell’economia circolare e che portano ad un uso sostenibile delle risorse all’interno dei limiti naturali e al massimo di reimmissione di materia nei cicli produttivi.

Art. 4 – Ambiti Territoriali Ottimali per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata rifiuti urbani: si riportano gli Ambiti Territoriali Ottimali a livello provinciale per rendere il livello decisionale in materia di acqua e rifiuti il più vicino possibile alle comunità, lasciando nel contempo un organismo tecnico-giuridico-scientifico a livello regionale a servizio degli ATO provinciali.

Art. 5 – Enti di governo di ambito territoriale ottimale: vengono costituiti, e se ne definiscono le funzioni, gli Enti di governo degli ATO provinciali costituiti dai rappresentanti di tutti i comuni, che sostituiscono l’Ente regionale nelle decisioni sulla gestione di acqua e rifiuti. Rimane un coordinamento regionale con finzioni di raccordo senza poteri decisionali.

Art. 6 – Sedi a supporto dell’Ente di Governo dell’ATO: viene definito che ciò avverrà con un intervento ad opera delle Province.

Art. 7 – Funzioni relative alla tutela e alla pianificazione del servizio idrico: vengono definiti in specifico i compiti degli Enti di Governo degli ATO in relazione al servizio idrico, definendo il quadro entro cui si debbono prendere le decisioni sulla gestione idrica.

Art. 8 – Funzioni relativi alla tutela e alla pianificazione del servizio rifiuti: sulla gestione dei rifiuti vengono affermati i principi di sussidiarietà e prossimità, all’interno della programmazione regionale e di ambito, l’ambito dovrà rendersi il più possibile autosufficiente in termini impiantistici finalizzandoli al riciclaggio.

Art. 9 – Governo partecipativo del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti: si ribadisce che le scelte in termini di gestione di acqua e rifiuti debbono passare attraverso un iter che veda la partecipazione attiva della popolazione interessata e dei lavoratori del settore.

Art. 10 – Abrogazioni: viene abrogata la legge regionale n. 23 del 2011, le direttive derivanti da tale norma e l’art.16 della legge regionale 14 del 21 ottobre 2021.

Art. 11 -Norme transitorie: nel periodo transitorio, nelle more della costituzione degli Enti di Governo degli ATO, le decisioni vengono assunte dagli attuali Consigli di Bacino.

Art. 12 – Entrata in vigore: la legge entra in vigore con la sua pubblicazione.

 

Articolato

Art.1

Oggetto e Finalità

  1. Con la presente legge la regione detta le norme relative alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in accordo con gli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
  2. La gestione del patrimonio idrico della Regione in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo è finalizzata, ferma restando la proprietà pubblica delle reti idriche, alla promozione dell’uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica secondo principi di solidarietà, e alla tutela dell’approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.
  3. Le disposizioni che regolano la gestione pubblica del ciclo dei rifiuti urbani, domestici e speciali assimilabili, sono finalizzate all’obiettivo strategico di ridurre tendenzialmente a zero i rifiuti non recuperati come materiali nei cicli produttivi ai fini della produzione di nuovi beni.
  4. A tali scopi, la presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire le condizioni per la definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell’intero ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Art.2

Principi generali in materia di acqua e servizio idrico integrato

  1. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi, e comunque nel rispetto dell’art.144 del Decreto legislativo n. 152 del 2006:
  2. a) riconoscimento dell’acqua come bene comune naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
  3. b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell’ambiente naturale;
  4. c) tutela della qualità della vita dell’uomo nell’ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
  5. d) salvaguardia della risorsa idrica ai fini delle aspettative delle generazioni future.
  6. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:
  7. a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
  8. b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l’uso a tutti i cittadini;
  9. c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;
  10. d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

Art. 3

Principi generali in tema di risorse materiali naturali e di gestione dei rifiuti

  1. Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), l’utilizzo delle risorse naturali e tutta l’attività di raccolta e trattamento dei rifiuti vengono attuate in base ai seguenti principi:
  2. a) utilizzare le risorse rinnovabili solo nella misura in cui nello stesso periodo tali risorse si rigenerano;
  3. b) ridurre al minimo l’uso delle risorse non rinnovabili e utilizzarle solo nella misura in cui viene creato un sostituto fisico di equivalente livello funzionale sotto forma di risorsa rinnovabile;
  4. c) ridurre al minimo la produzione di scarti in tutte le fasi dei processi produttivi e in tutte le fasi di distribuzione e di consumo;
  5. d) prevedere nei cicli produttivi e di consumo che tutti gli scarti prodotti possano essere riciclabili e vengano realmente reimmessi nei cicli produttivi;
  6. e) intervenire perché qualsiasi rilascio nell’ambiente rientri all’interno delle capacità di assorbimento dell’ambiente e tali rilasci o qualsiasi intervento umano rientri all’interno di un rapporto equilibrato coi tempi dei processi naturali, sia dei processi di decomposizione dei rifiuti che dei ritmi di rigenerazione delle materie prime o degli ecosistemi;
  7. f) l’utilizzo dei materiali deve essere ridotto al più basso livello di rischio.
  8. Qualsiasi attività di riduzione a monte dei rifiuti e di recupero di materiali dai rifiuti ai fini del riuso e del riciclaggio sia attraverso i più efficaci sistemi di raccolta differenziata sia attraverso il trattamento e la selezione del restante rifiuto residuo, deve essere perseguita e programmata rispetto all’incenerimento, anche con recupero energetico, e allo smaltimento in discarica.

Art. 4

(Ambiti Territoriali Ottimali per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata rifiuti urbani)

  1. Dall’entrata in vigore della presente legge, T’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti”, così come definita dall’articolo 4 della Legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente), viene a cessare le sue funzioni.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, modifica con apposita deliberazione gli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art 147, comma 2 e dell’art. 200 del decreto legislativo 152/2006, e disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, istituendo ambiti territoriali ottimali corrispondenti alle province o alla città metropolitana. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale istituisce gli enti di governo d’ambito, che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
  3. Con il personale in carico ad Atersir al momento dell’entrata in vigore della presente legge, viene costituito, con la deliberazione di cui al comma 2, l’Osservatorio regionale sulla gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani, con le seguenti funzioni:
  4. a) supporto e consulenza tecnico-giuridica, anche con appositi studi e ricerche, agli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali;
  5. b) rilevazione di dati tecnici ed economico/finanziari relativi alla gestione del ciclo dell’acqua e dei rifiuti solidi urbani;
  6. c) studio e analisi comparata dei diversi sistemi di gestione presenti sul territorio regionale del SII e della gestione dei RSU;
  7. d) rilevazione delle criticità nei servizi idrici e rifiuti, relativamente alla gestione e n all’impiantistica, atta a proporre modifiche per la massima efficienza e i minori sprechi nell’uso delle risorse idriche, nonché la massima riduzione e il massimo riciclaggio di quanto prodotto nel servizio rifiuti;
  8. e) produzione dati statistici (sia su base regionale che di dettaglio locale) in relazione al costo medio annuale per abitante dei servizi idrico e di raccolta dei rifiuti.
  9. Tutti i dati rilevati e le relative elaborazioni di cui al comma 4, vengono tempestivamente rese accessibili al pubblico tramite una piattaforma informatica. Per il rilevamento dei dati e la loro elaborazione l’Osservatorio può avvalersi di enti pubblici quali ARPAE o di Enti Universitari pubblici.

Art. 5

(Enti di governo di ambito territoriale ottimale)

  1. Gli enti di governo di ambito territoriale ottimale concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3.
  2. Ogni ente di governo di ambito indica 2 suoi membri che vanno a comporre, assieme a un rappresentante dell’assessorato all’ambiente regionale il Coordinamento regionale degli ambiti territoriali. Tale coordinamento ha lo scopo, attraverso lo scambio di informazioni, di meglio armonizzare fra loro le politiche di gestione degli Ambiti. Il Coordinamento ha mero potere consultivo.
  3. Ogni Ente di governo di ambito è formato dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell’ambito ottimale. Essi eleggono al proprio interno nella prima seduta un Presidente con compiti di rappresentanza legale e di convocazione dell’Ente di governo stesso consiglio, elaborano e votano una propria carta di cooperazione fra comuni con funzione di statuto, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione dell’ente di governo di ambito, che, oltre alle ottemperanze previste dalla normativa nazionale, stabiliscano le modalità con le quali:
  4. a) le assemblee decisionali dell’ambito territoriale deliberano attraverso i delegati che si esprimono con il vincolo di mandato del proprio Ente di appartenenza per quanto attiene: la determinazione e la revisione dei piani d’ambito, l’affidamento del servizio idrico e dei rifiuti, la predisposizione delle tariffe e l’esame a consuntivo della gestione;
  5. b) per ogni determinazione diversa da quelle di cui alla lettera a), l’ente di Governo dell’ATO può

prevedere la ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte ATO;

  1. c) in attuazione di quanto stabilito all’articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e del personale addetto del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato.
  2. L’ Ente di Governo di ATO svolge le seguenti funzioni:
  3. a) approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
  4. b) definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
  5. c) approvazione dei piani economico-finanziari;
  6. d) approvazione del piano d’ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
  7. e) piena attuazione di quanto disposto dalla presente legge in rapporto alla partecipazione;
  8. f) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
  9. g) definizione di linee guida per l’approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all’utenza da parte dei Comuni;
  10. h) controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
  11. i) monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull’andamento delle tariffe all’utenza deliberate ed all’eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
  12. j) gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
  13. k) formulazione di pareri ai Comuni sull’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
  14. I) approvazione dello schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

Art. 6

(Sedi a supporto dell’Ente di Governo dell’ATO)

  1. Le sedi per lo svolgimento dell’attività degli Enti di Governo degli ATO sono messe a disposizione dalle Province.

Art. 7

(Funzioni relative alla tutela e alla pianificazione del servizio idrico)

  1. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall’articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.
  2. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.
  3. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
  4. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano” non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
  5. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, attraverso:
  6. a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
  7. b) l’uso corretto e razionale delle acque;
  8. c) l’uso corretto e razionale del territorio.
  9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza

amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato.

  1. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del D.lgs. 152/2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
  3. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
  4. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’articolo 824 del codice civile e a essi si applica la disposizione dell’articolo 823 del codice civile.
  5. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino territoriale ottimale.

Art. 8

(Funzioni relative alla tutela e alla pianificazione del servizio rifiuti)

  1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.
  2. Nel rispetto della normativa europea, nazionale, l’integrazione delle diverse fasi del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) è assicurata dalla programmazione regionale e di bacino sulla base del principio di sussidiarietà e sulla base dei principi esposti all’art. 3 della presente legge.
  3. Secondo il principio di prossimità I rifiuti urbani da smaltire prodotti in un ambito ottimale dovranno essere smaltiti preferibilmente all’interno dell’ambito.
  4. Le decisioni rispetto al trattamento del rifiuto residuale e delle frazioni differenziate che non possono essere ambientalmente ed economicamente gestite all’interno dell’ambito sono assunte dall’ente di governo di ambito. 8. Sulla base del comma 4 l’ente di governo d’ambito favorisce l’aggregazione volontaria fra comuni per la gestione della raccolta o attraverso le Unioni già esistenti o attraverso altre forme di aggregazione. L’aggregazione è obbligatoria per comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, salvo decisione motivata dell’ente di governo dell’ATO.

Art. 9

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti)

1.Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e della gestione del servizio dei rifiuti, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e del servizio dei rifiuti e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto.

  1. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati nella carta di cooperazione dell’Ente di governo di Ambito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente 0\ competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all’acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
  3. Analoga Carta regionale verrà predisposta per la gestione del servizio rifiuti.

Art. 10

(Abrogazioni)

  1. È abrogata la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
  2. È abrogato l’art. 16 della legge regionale 14 del 21 ottobre 2021.

Art.11

(Norme transitorie)

  1. In via provvisoria le funzioni di ATERSIR vengono assunte dai Consigli locali di cui all’art 8 della Legge regionale n.23 del 23 dicembre 2011.

Art. 12

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURERT.