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Energia

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Poiché l’energia rinnovabile, al contrario della fossile, è distribuita e può essere prodotta ovunque pone i comuni come protagonisti della pianificazione della sua produzione e le comunità energetiche come soggetti della trasformazione energetica puntando ad una autonomia almeno per il 70% dei consumi e trasformando i consumatori in prosumer (consumatori-produttori).

indica obiettivi e strumenti di produzione di energia rinnovabile al 2035 e di riduzione di gas serra.

la Regione ha la responsabilità di individuare i siti più idonei e pianificare la produzione per il restante 30% di energia occorrente non lasciando ai privati tale compito, e di regolamentare e supportare la programmazione dei comuni.

NORME PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA AD ENERGIE RINNOVABILI, LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI, L'AZZERAMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI E L'AUTONOMIA ENERGETICA REGIONALE E DEI TERRITORI.

Relazione illustrativa

La legge si incardina sulla necessità di favorire un rapido passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili di energia al fine di scongiurare la catastrofe climatica dovuta alle emissioni climalteranti, e si inserisce nel solco della normativa Europea e nazionale che mira a una riduzione dei consumi, ad una transizione energetica da fonti fossili a fonti rinnovabili e ad un azzeramento delle emissioni climalteranti.

Poiché l’energia rinnovabile proviene direttamente o indirettamente dal sole che è una fonte abbondante e diffusa, al contrario delle fonti fossili che sono concentrate e limitate, questa energia può essere prodotta in modo diffuso da chiunque a livello locale, anche se richiede l’utilizzo di superfici e spazi idonei per poterla produrre. Ogni territorio può quindi produrre tutta o la maggior parte dell’energia che consuma.

Circa il 70% dell’energia consumata è utilizzata per le diverse esigenze energetiche delle famiglie e del commercio, compreso il trasporto, quindi anche il consumo, come le fonti rinnovabili, sono diffuse.

La transizione energetica richiede per sua natura una produzione decentralizzata che dovrebbe essere tradotta in una vera e propria produzione e gestione democratica dell’energia in cui viene scardinata la dicotomia produttore-consumatore per far emergere una nuova figura, quella del prosumer, che è sia produttore che consumatore dell’energia della quota parte che la sua comunità produce. La normativa europea e nazionale sulle comunità energetiche indicano questa direzione.

A livello territoriale locale protagonisti della transizione diventano le comunità energetiche rinnovabili di auto-consumatori che mettono in comune gli spazi per la produzione dell’energia rinnovabile loro occorrente, affiancate dall’autoproduzione di singoli, famiglie e imprese, da altre forme collettive di produzione e consumo e da forme pubbliche di autoproduzione.

La transizione energetica è una transizione che richiede l’elettrificazione dei trasporti tramite motori elettrici alimentati a batteria quale tecnologia più efficiente e l’elettrificazione del riscaldamento degli edifici tramite pompe di calore.

La localizzazione delle fonti energetiche richiede quindi una puntuale pianificazione delle disponibilità delle risorse e l’obiettivo generale di produrre su scala locale la maggior parte dell’energia che occorre per soddisfare i propri fabbisogni energetici. Per questo i comuni sono chiamati a pianificare almeno il 50% dei fabbisogni dei propri territori, le Unioni dei Comuni almeno il 70% con possibilità di allargamento a livello provinciale qualora necessario, all’interno di una pianificazione regionale del 100% di soddisfacimento dei propri fabbisogni energetici da fonti rinnovabili.

Per questo le Amministrazioni comunali sono chiamate, attraverso un percorso partecipativo, a promuovere, programmare e coordinare, assieme alla regione, questa autonomia energetica che copra una quota spettante dei fabbisogni del territorio e la riduzione delle emissioni climalteranti.

La Regione è chiamata a supportare con idonei strumenti tecnici ed economici e a regolamentare l’attività di programmazione dei comuni e delle loro Unioni, a stimolarli attraverso meccanismi di incentivazione e disincentivazione basata sulle emissioni climalteranti per premiare le realtà più virtuose e a programmare la produzione della restante quota di energia che serve per i fabbisogni di grandi consumatori quali industrie energivore o mobilità navale ed aerea, nonché per equilibrare l’intero sistema regionale.

Criterio fondamentale che si chiede di applicare nella programmazione comunale e regionale è il rendimento energetico basato su tecnologie in grado di sviluppare la migliore efficienza energetica dei dispositivi alimentati a energia rinnovabile e conseguentemente il minor consumo di suolo per la produzione dell’energia rinnovabile ad essi necessaria.

La legge intende quindi regolamentare la struttura del nuovo sistema energetico basato sia sulla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta sul territorio con tecnologia a maggior rendimento e a ridotto consumo di suolo che sui dispositivi da essa alimentate che devono rispettare l’esigenza del maggiore rendimento come anche sulla microdiffusione dei sistemi di accumulo in batteria per stabilizzare e rendere estremamente robusta la rete di distribuzione e gestione dell’energia elettrica. Questa proposta dovrà necessariamente essere integrata con un provvedimento che stanzi adeguate risorse per favorire la transizione energetica indicata, questione che si rinvia alla discussione dell’Assemblea legislativa.

Analisi dell’articolato

Art. 1 (Finalità e obiettivi): inserisce le disposizioni di legge all’interno della normativa Europea e nazionale e pone gli obiettivi di fondo.

Art. 2 (Sistema pianificatorio a favore delle energie rinnovabili e della riduzione delle emissioni): pone gli obiettivi di autonomia energetica da fonti rinnovabili, di riduzione dei consumi energetici lordi e di emissioni climalteranti di Regione, Comuni e Unioni dei Comuni, con l’obbligo di pianificazione, indica i criteri da adottare ed i principali strumenti fra cui le comunità energetiche rinnovabili.

Art. 3 (Sistema di monitoraggio): indica il cronoprogramma della programmazione e attuazione ai diversi livelli e le modalità di verifica dei risultati.

Art.4 (Strutture tecniche di supporto alla transizione energetica): individua la rete organizzativa di supporto alla pianificazione.

Art. 5 (Principi della pianificazione della produzione di energia rinnovabile): promuove le forme collettive e pubbliche di autoproduzione.

Art. 6 (Riduzione delle emissioni del patrimonio edilizio): indica i criteri nel settore edilizio per raggiungere gli obiettivi previsti.

Art. 7 (Finanziamenti erogati dalla Regione): indica cosa è compreso ed è escluso dalla programmazione e dai finanziamenti regionali.

Art. 8 (Informazione e relazione con i cittadini): pone le condizioni di informazione ai cittadini e indica le forme per un processo partecipativo alla transizione energetica.

Art. 9 (Misure complementari di mitigazione dei gas climalteranti tramite strategie di riforestazione): pone i parametri per la mitigazione delle emissioni climalteranti attraverso l’uso delle specie vegetali. 

Art. 10 (Sanzioni): indica le sanzioni per gli Enti che non ottemperano agli obblighi di legge.

Art. 11 (Abrogazioni e strumenti integrativi): vengono abrogate le normative regionali in contrasto con la proposta di legge.

Articolato

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

  1.  La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell’Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
  2. La Regione Emilia-Romagna, persegue la determinazione dell’Unione europea (UE) a diventare un’economia dai bassi consumi energetici e a far sì che l’energia consumata sia sicura, affidabile, concorrenziale, prodotta a livello locale e sostenibile. 
  3. In particolare intende applicare quanto affermato: 
  4. nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» che mira a un’Unione dell’energia in cui i cittadini sono in primo piano, svolgono un ruolo attivo nella transizione energetica, si avvantaggiano delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipano attivamente al mercato, e in cui i consumatori vulnerabili sono tutelati.
  5. nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo “Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell’energia” in cui si sottolinea che il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati a una produzione decentrata di elettricità da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio
  6. nella direttiva (UE) 2019/944 in cui si afferma che (42) I consumatori dovrebbero poter consumare, immagazzinare e/o vendere sul mercato l’energia elettrica autoprodotta, e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti i mercati dell’energia elettrica fornendo flessibilità al sistema. (43) Grazie alle tecnologie dell’energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le comunità energetiche sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell’energia.
  7. lo schema di proposta di legge è in accordo con la Direttiva UE 2001/2018 del parlamento europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cd. REDII). Tale direttiva dispone che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione sia almeno pari al 32% (articolo 1 e articolo 3, par. 1) e la quota da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14% del consumo finale in tale settore (articolo 25, par. 1). Inoltre, la direttiva conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di ciascuno Stato membro non debba essere inferiore a dati limiti, per l’Italia tale quota è pari al 17% (Allegato I, parte A), valore già raggiunto dal nostro Paese.
  8. Pone l’obiettivo del 100% di energia rinnovabile al 2035, in particolare tendendo all’autonomia energetica dei territori da fonti rinnovabile e prodotta in modo partecipato. 

Art. 2

(Sistema pianificatorio a favore delle energie rinnovabili e della riduzione delle emissioni)

  1. La Regione, le Unioni dei Comuni ed i Comuni redigono o rinnovano i propri piani per l’energia sostenibile e clima (PAESC) per conseguire la copertura dei consumi finali di energia attraverso la produzione da fonti rinnovabili diffuse sul proprio territorio al secondo le linee guida previste dal Patto dei Sindaci al fine di rispondere ai i seguenti obiettivi:
  2. a livello regionale il Piano Energetico Regionale (PER) dovrà garantire entro il 2035 la copertura del 100% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, entro il 2030 la riduzione dei consumi finali lordi pari ad almeno il 32% rispetto al 2008 e la riduzione del 55% delle emissioni di CO2. A tali obiettivi concorrono le imprese e i sistemi produttivi, promuovendo la produzione energetica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficientamento, attraverso specifiche diagnosi energetiche a cui sono tenuti, in particolare, i consumatori di energia al di sopra di determinate potenze.
  3. garantire a livello Unione dei comuni la copertura del 70% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili corrispondente del al 100% del fabbisogno del settore residenziale, degli edifici a qualsiasi uso e dei trasporti privati e del TPL;
  4. garantire a livello comunale almeno la copertura del 50% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili;
  5. Nella pianificazione energetica I Comuni attuano il pieno coinvolgimento dei cittadini e promuovono le forme di comunità energetiche rinnovabili, assieme all’autoproduzione per l’autoconsumo delle famiglie e delle imprese, alle altre forme collettive di produzione e consumo e alla produzione energetica attraverso società pubbliche, la partecipazione alle comunità energetiche o altre forme di produzione collettiva dei cittadini
  6. L’eventuale impossibilità di raggiungere gli obiettivi di cui al punto b) e c) del comma 1 deve essere dimostrata nei piani e deve essere evidenziata nel piano di livello superiore, il quale deve comunque garantire meccanismi di compensazione tra territori con maggiori potenzialità di produzione e quelli a minore potenzialità all’interno degli attuali territori provinciali.
  7. I Piani di cui al comma 1) devono essere approvati dall’organismo Consigliare di riferimento dell’Ente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il Comune abbia già approvato un PAESC tale piano deve essere considerato vincolante nell’attesa dell’adeguamento ai nuovi obiettivi entro due anni.
  8. la mancata attuazione dei piani di cui ai commi 1 e 3 costituisce elemento di limitazione per l’accesso alle risorse pubbliche in materia di sviluppo economico, mobilità ed urbanistica messe a Bando dalla Regione.

Art. 3

(Sistema di monitoraggio)

  1. Ogni amministrazione comunale dovrà rendere conto del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 attraverso l’elaborazione di una traiettoria indicativa con scadenza 2035 i cui risultati saranno contabilizzati attraverso la redazione di bilanci energetici annuali analitici che saranno validati e diventeranno parte integrante del bilancio di esercizio.

Per i comuni sotto i 25.000 abitanti la redazione del bilancio energetico avviene con cadenza biennale.

  1. La Regione – anche attraverso la rete di cui all’articolo 4 – istituisce un adeguato sistema di controllo sui bilanci energetici comunali e provinciali, cura inoltre il sistema di banche dati su energia ed emissioni funzionali alla rendicontazione di scala comunale.
  2. Entro un anno dall’approvazione della presente legge deve essere avviata l’istituzione dell’anagrafe delle emissioni su scala regionale e comunale che dovrà andare a regime nei 3 anni successivi in grado di redigere una contabilizzazione puntuale delle emissioni di CO2 prodotte su tutto il territorio comunale. In attesa di tale data- per i Comuni dotati di PAESC – vengono utilizzarti gli inventari di tali strumenti.
  3. Le attività industriali così come quelle commerciali dovranno depositare ogni anno le proprie emissioni all’apposita anagrafe.
  4. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente Legge e su quelli della presente legge, sui fattori di maggiore criticità incontrati e sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.

Art. 4

(Strutture tecniche di supporto alla transizione energetica)

  1. Ai fini dell’attuazione della transizione energetica verso una società a zero emissioni di carbonio è istituita la rete delle strutture tecniche di supporto alle politiche pubbliche in materia di energia.
  2. Obiettivo della rete è il supporto agli enti pubblici di riferimento per l’applicazione concreta di progettualità sul territorio volte alla realizzazione di impianti a energie rinnovabili e per la riduzione dei consumi di energia, come ad esempio: la definizione di bandi di gara sul servizio energia e calore nelle strutture pubbliche o per il servizio illuminazione, il supporto alla nascita di comunità energetiche tra i cittadini, la progettazione di impianti rinnovabili pubblici, la formazione di tecnici pubblici e privati in materia energetica, la divulgazione tecnica presso la cittadinanza. Le strutture della rete inoltre possono dare supporto alle attività di pianificazioni e di monitoraggio previsti dagli articoli 2 e 3
  3. Tale rete si compone di strutture regionali, di area vasta. Le strutture sono costituite da personale di adeguata competenza tecnico, giuridica e amministrativa. Tali strutture possono essere interne agli enti stessi – quali uffici energia e di energy manager- oppure essere costituite da strutture esterne, privilegiando quelle già esistenti, quali Agenzie, Enti strumentali, o Società consortili. Tale rete si relaziona e crea momenti di coordinamento con le altre competenze regionali, quali i centri universitari di riferimento e la rete degli Energy Manager dei soggetti pubblici e privati.

Art. 5

(Principi della pianificazione della produzione di energia rinnovabile)

  1. Ogni Comune deve promuovere le forme collettive di autoproduzione sul proprio territorio, assisterle nella loro formazione e sviluppo fornendo tutti gli strumenti necessari a cominciare dalla disponibilità di spazi e dall’assistenza giuridica, compresa la partecipazione pubblica all’interno di tali forme collettive, qualora richiesta. Tali obiettivi sono portati avanti anche col supporto della Rete di cui all’articolo 4-
  2. L’azione del pubblico sul clima deve essere perseguita anche mediante le società controllate o di cui si detiene capitale azionario, che devono rispondere – ai principi indicati dalla presente legge, in particolare all’articolo 5. Gli enti locali detentori di quote azionarie esercitano un adeguato ruolo di indirizzo e controllo.

Art. 6

(Riduzione delle emissioni del patrimonio edilizio)

  1. Al fine di ridurre le emissioni legate al riscaldamento di uffici ed abitazioni è fissato l’obiettivo di rinnovo del 5% annuo del patrimonio edilizio regionale dal punto di vista energetico. La Giunta regionale, entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, presenta un documento programmatico per il raggiungimento di tale obiettivo e definisce gli strumenti necessari, a cominciare dalla stima del fabbisogno economiche e la loro allocazione.

Art. 7

(Finanziamenti erogati dalla Regione) 

  • Nei bandi di competenza della Regione Emilia Romagna, sia per fondi propri che per la gestione di fondi nazionali o europei, non possono essere finanziati progetti pubblici o privati o attività di ricerca finalizzati a:
  1. progetti di impianti di Carbon Capture and Storage (CCS) di CO2
  2. produzione di idrogeno da fonti non rinnovabili
  3. utilizzo di idrogeno da fonti non rinnovabili
  4. utilizzo di idrogeno verde per l’alimentazione diretta di auto
  5. attività industriali o infrastrutture per il trasporto palesemente in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione
  6. Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla regione a favore della riqualificazione del patrimonio immobiliare, dell’innovazione energetica delle imprese e delle PA, della realizzazione di impianti di produzione da energia rinnovabile valgono i principi di cui all’articolo 5. A tal fine, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge la Giunta Regionale predispone un regolamento attuativo,
  7. La Giunta Regionale entro 6 mesi dall’approvazione della seguente legge individua ulteriori meccanismi di incentivazione e disincentivazione, basati sui quantitativi di emissioni di CO2 dei singoli utenti, dei singoli comuni, e delle singole attività produttive.

Art 8

(Informazione e relazione con i cittadini)

  1. La Regione promuove una forte campagna informativa e di promozione dei contenuti della presente legge.
  2. Tale campagna viene attuata dai Comuni e diventa parte integrante delle attività di lotta ai cambiamenti climatici.
  3. Essa verrà definita congiuntamente dalla Regione e dai Comuni e si articolerà, comunque, in incontri diffusi da realizzare nelle scuole e nei territori. Viene altresì favorito il coinvolgimento di Enti, Associazioni e organizzazioni sociali che operano nei territori e possono essere interessate ai temi trattati nella presente legge e alla sua promozione
  4. Viene espressamente prevista la partecipazione attiva dei cittadini. Essa si svolgerà tramite la verbalizzazione degli incontri realizzati, favorendo anche l’emergere di pareri e proposte relative alla presente legge e alla sua possibile implementazione, da considerare quindi come elementi utili ai fini del monitoraggio della stessa.

Art. 9

(Misure complementari di mitigazione dei gas climalteranti

tramite strategie di riforestazione)

  1. Ai fini della riduzione dell’anidride carbonica, ogni amministrazione comunale di pianura deve censire dettagliatamente le aree a verde e garantire che almeno il 50% della copertura complessiva sia ospitata da alberature entro il 2030. Per facilitare la valorizzazione di aree a verde i Comuni di pianura danno vita – eventualmente con il supporto delle strutture dell’articolo 4- a  piattaforme per incrociare la  domanda per la messe a dimora di nuove piante e l’offerta di aree verdi private.
  2. La cattura del carbonio attraverso questa misura non può essere contabilizzata per la riduzione delle emissioni, ma solo a riduzione e compensazione di quanto già finora emesso.

Art. 10

(Sanzioni)

  1. la mancata programmazione relativa all’art. 3 nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi e della redazione dei bilanci energetici annuali esclude i comuni da qualsiasi finanziamento regionale nel settore energetico e dagli incentivi di cui all’art 7 comma 3.

Art. 11

(Abrogazioni e strumenti integrativi)

  1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
  2. Entro un anno dall’entrata in vigore la Giunta Regionale adotta tutti i regolamenti, gli atti di indirizzo o quanto altro necessario a dare piena attuazione agli obiettivi e agli strumenti previsti dalla presente legge, qualora non adeguatamente specificati negli articoli precedenti