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Rifiuti

rifiuti

assume il principio di riduzione dell’uso delle risorse all’interno dei limiti del pianeta ponendo come criterio nella gestione dei rifiuti la massima riduzione degli sprechi e dei rifiuti non riciclati con l’obiettivo di scendere sotto i 100 kg procapite entro il 2027.

propone una progressiva fuoriuscita dall’incenerimento in quanto fattore di emissioni inquinanti e climalteranti, indicando in modo non generico ma puntuale l’alternativa nelle pratiche di riduzione dei rifiuti, nella raccolta porta a porta, nel riuso, nella selezione del rifiuto residuo e nella riprogettazione dei beni non riciclabili.

indica gli strumenti economici per giungere a raccolte di qualità che riducano al massimo gli scarti.

“DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPRONTA ECOLOGICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2015, n. 16 (DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)”

Relazione illustrativa

rifiutiLa proposta di legge parte dalla necessità di rivedere la normativa regionale sulla base delle nuove direttive europee sull’economia circolare e dal patto per il lavoro e per il clima sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da diverse parti sociali della regione.

Ma ancor più parte dalla constatazione che stiamo consumando più risorse di quelle che il pianeta ci mette a disposizione. Secondo il “Living Planet Report”, nel mondo si consuma il 170% delle risorse disponibili, dato che sale per l’Italia a circa il 270%. L’Emilia-Romagna non è certo da meno. Occorre programmare azioni per rientrare all’interno di un uso sostenibile delle risorse. Il riciclaggio spostando il consumo di risorse da materie prime a materie seconde, va in questa direzione, ma è tutt’altro che sufficiente. Risulta ancora più importante agire alla fonte, riducendo l’uso delle materie. Per questo la proposta di legge non si limita ad affrontare la gestione dei rifiuti, ma affronta il problema partendo dalla gestione dell’uso delle risorse da cui originano i rifiuti, sia urbani che speciali, ponendo prima di tutto il tema della dematerializzazione dei beni, indicando la strada e gli obiettivi da perseguire e gli strumenti da utilizzare, a cominciare da un piano per la sostituzione dell’uso dei beni con l’uso di servizi.

Il secondo aspetto che viene focalizzato nella proposta è relativo alla lotta ai cambiamenti climatici e quindi alle emissioni di gas climalteranti in rapporto alla gestione dei rifiuti. Nel patto per il lavoro e per il clima si pone l’obiettivo del 100% di energia rinnovabile al 2035.

L’incenerimento dei rifiuti produce gas climalterante derivato da sostanze fossili per unità di energia netta prodotta oltre il doppio delle emissioni medie del mix energetico nazionale, costituendo così una delle peggiori fonti di energia non rinnovabile seconda solo al carbone e ad alcuni sottoprodotti del petrolio. La proposta di legge indica soluzioni alternative dall’incenerimento, che coinvolgono tutte le fasi della gestione dei rifiuti, dalla produzione, alla raccolta, al trattamento, indicando tempi, obiettivi e strumenti, quali in particolare la selezione del rifiuto residui auspicata dalle indicazioni europee.

Andando nello specifico, oltre ad indicare soluzioni dettagliate sulla gestione delle singole frazioni per evitare che successivi provvedimenti ne stravolgano il significato, viene precisato che il criterio di giudizio per la gestione dei rifiuti è la massima riduzione dei rifiuti non riciclati (indifferenziato e scarti del trattamento delle raccolte differenziate) con, un obiettivo temporale al 2027 per i rifiuti urbani inferiore ai 100 kg procapite. Tale criterio è alla base dei meccanismi di incentivazione che interessa sia i comuni che trasformano il servizio della base delle indicazioni enunciate sia la trasformazione del sistema produttivo ai fini della massima riduzione dei rifiuti da smaltire.

Nella legge sono previsti meccanismi economici per rendere premiare la qualità delle raccolte differenziate e rendere maggiormente competitivo l’uso delle materie seconde rispetto alle materie prime e allo smaltimento tramite  meccanismi economici di differenziazione di costi del trattamento delle raccolte differenziate sulla base della qualità, per minimizzare gli scarti, che rischiano ormai di superare in quantità il rifiuto indifferenziato.

Questa proposta di legge è direttamente collegata ad un’altra analoga che chiede di favorire la ripubblicizzazione dei servizi acqua e rifiuti, ad applicare il criterio di sussidiarietà eliminando l’ATO unico regionale a favore di ATO provinciale e a maggiori poteri ai comuni, a procedere nelle decisioni attraverso processi partecipativi e a promuovere la piena trasparenza dei dati.

Questa proposta di legge dovrà essere necessariamente completata inserendo in modo preciso e quantificato interventi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e di applicazione della tariffazione puntuale, temi che si demandano all’assemblea legislativa.

Analisi dell’articolato

Art. 1 sostitutivo dell’art. 1 vigente: Partendo dalla necessità di rientro nei limiti della disponibilità di risorse pone come criterio di giudizio nella gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali, la minimizzazione dei rifiuti non riciclati, e indica il suo obiettivo al 2027 oltre che gli obiettivi di riduzione complessiva della produzione di rifiuti, di riciclaggio e di raccolta differenziata. Indica le azioni da incentivare per raggiungere tali obiettivi.

Art. 2 integrativo dell’art 2 vigente: allarga le competenze della legge ai rifiuti speciali e introduce i criteri qualitativi.

Art. 3 sostitutivo dell’art 3 vigente: indica il percorso da fare, gli strumenti, gli obblighi e i divieti da applicare per la riduzione dell’uso delle risorse, la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, le modalità di raccolta differenziata e il riciclaggio delle loro frazioni.

Art. 4 che introduce due nuovi articoli: Art. 3 bis) focalizzato sulla programmazione della gestione dei rifiuti organici sulla base del principio di prossimità; Art. 3 ter) focalizzato sulla gestione del rifiuto indifferenziato  che indica l’uso di  strumenti alternativi all’incenerimento rendendoli obbligatori sia attraverso interventi di riduzione che attraverso la selezione del rifiuto residuo.

Art. 5 che sostituisce l’Art 5 vigente: precisa meglio i criteri di applicazione della tariffazione puntuale e indica limiti temporali inderogabili per la sua applicazione oltre cui scattano sanzioni.

Art. 6 che sostituisce l’Art. 6 vigente: pone i comuni al centro delle decisioni sulla gestione dei rifiuti e sui bacini di applicazione.

Art. 7 che sostituisce l’Art. 8 vigente: indica percorso e soggetti per una verifica costante della gestione dei rifiuti e del raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 8 che sostituisce l’art 9 vigente: indica che il gestore deve fornire ai comuni tutte le informazioni sulla gestione e i suoi risultati ai fini degli accertamenti.

Art. 9 che sostituisce l’Art 9 bis vigente: indica le sanzioni in rapporto alla tariffa puntuale.

Art 10 abroga norme in vigore in contrasto con la proposta di legge.

Articolato

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16

  1. L’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2015 è così sostituito:

“Art. 1

Obiettivi e finalità

  1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto dei principi di legalità e di sicurezza sul lavoro, persegue l’obiettivo di un rientro nell’interno dei parametri di un uso sostenibile delle risorse e di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell’Unione in materia ambientale fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”. A tal fine adotta come indicatore l’impronta ecologica per una programmazione regionale dell’uso delle risorse e, nella gestione dei rifiuti, garantisce il rispetto della gerarchia di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell’ordine:
  2. a) prevenzione;
  3. b) preparazione per il riutilizzo;
  4. c) riciclaggio;
  5. d) recupero di altro tipo;
  6. e) smaltimento.
  7. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l’adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio od ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto dall’articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), minimizzando il quantitativo di rifiuti non riciclati.
  8. La minimizzazione dei rifiuti non riciclati costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti e da tale criterio discende il principale obiettivo nella pianificazione.
  9. I rifiuti urbani non riciclati sono individuati come quei rifiuti non compresi fra i rifiuti urbani definiti dall’articolo 205 bis del d.lgs n. 152 del 2006.
  10. La Regione assume il principio dell’economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.
  11. Alla gestione dei rifiuti sono applicati gli obiettivi regionali relativi all’azzeramento delle emissioni climalteranti entro il 2050 e del 100% di produzione di energia rinnovabile entro il 2035. A tal fine il piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, in rapporto a tutte le fasi della gestione dei rifiuti, tappe annuali di avvicinamento agli obiettivi con riferimento all’anno 2018.
  12. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale istituisce il “Forum permanente per l’economia circolare” cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste, anche informali, con le modalità già definite dal “forum sull’economia solidale” di cui alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale), anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale ambientale della Regione è data evidenza delle attività del Forum.
  13. La Regione incentiva le attività di informazione ed educazione aventi ad oggetto le misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti, a partire dai soggetti facenti parte del sistema regionale INFEAS di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità) e, in particolare, dei centri di educazione alla sostenibilità (CEAS). I comuni annualmente redigono un programma di iniziative di informazione ed educazione a cui può essere destinata una quota parte degli introiti derivati dall’applicazione della tariffa di cui all’articolo 5.
  14. La pianificazione regionale per i rifiuti urbani, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare, pone come obiettivi minimi al 2027:
  15. a) la produzione di rifiuti non riciclati non superiore a 100 kg pro-capite/anno per abitante residente o a 60 per abitante equivalente;
  16. b) la produzione di rifiuti urbani non superiore a 500 kg abitante/anno per abitante residente o a 300 per abitante equivalente;
  17. c) l’80 per cento di riciclaggio di materia;
  18. d) 85per cento di raccolta differenziata.
  19. La pianificazione regionale per i rifiuti speciali prodotti nella regione, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare, pone come obiettivi minimi al 2027 rispetto al 2018:
  20. a) riduzione dell’impronta ecologica di almeno il 20 per cento;
  21. b) produzione di rifiuti non riciclati (operazioni di smaltimento da D1 a D15 e operazioni di recupero R1 Dlgs 152/2006) non superiore al 15 per cento;
  22. c) 30 per cento di riduzione della produzione di rifiuti.
  23. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 9 e 10 sono introdotte le seguenti azioni:
  24. a) incentivare con meccanismi economici progressivi i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione pro-capite di rifiuto urbano non riciclato, di migliore qualità delle raccolte differenziate e di implementazione dell’utilizzo di materie seconde, e disincentivare con meccanismi economici progressivi i comuni e i gestori, per le rispettive competenze e responsabilità, che non raggiungono i risultati previsti di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, che producono raccolte qualitativamente peggiori, non applicano la tariffazione puntuale e non contribuiscono secondo i parametri di legge a implementare il riciclaggio attraverso gli acquisti verdi;
  25. b) incentivare con meccanismi economici regolamentati le attività produttive che riconvertono le loro attività da produzione di beni a produzione di servizi, che riducono il consumo di materie prime, che minimizzano sia la produzione di rifiuti sia i rifiuti non riciclati, che riducono il consumo di materie prime a favore dell’uso di materie seconde e disincentivare con meccanismi economici progressivi le attività produttive che non seguono queste linee di indirizzo;
  26. c) incentivare i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;
  27. d) incentivare i progetti e le azioni di riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, anche supportando la redazione di linee guida per le imprese, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone prassi;
  28. e) incentivare i progetti di riuso dei beni a fine vita;
  29. f) incentivare i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione pro-capite di rifiuti non riciclati;
  30. g) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;
  31. h) programmare lo sviluppo dell’impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;
  32. i) utilizzare soluzioni impiantistiche per il trattamento del rifiuto residuale che eliminino la possibilità di emissioni climalteranti derivanti dalla componente fossile del rifiuto;
  33. l) istituire un centro regionale per la ricerca sul rifiuto residuale e sugli scarti delle raccolte differenziate al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;
  34. m) riconvertire i centri di raccolta (CDR) in centri di raccolta e riuso e implementare i centri del riuso in sinergia coi centri di raccolta secondo quanto stabilito dall’art. 181, comma 6, del Dlgs n. 152 del 2006;
  35. n) incentivare il riuso, la trasformazione e l’utilizzo in loco delle frazioni differenziate secondo il principio di prossimità, incentivando i progetti locali e l’impiantistica necessaria.”.

Art. 2.

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2015

Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2015 sono così sostituite:

“a) i criteri di incentivazione e disincentivazione nella gestione dei rifiuti urbani e speciali sulla base del criterio e dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati;

a bis) criteri per incentivare la qualità delle raccolte differenziate e sostenere il riciclaggio;

  1. b) i criteri per l’attuazione della tariffa puntuale, per la sua incentivazione e le penalizzazioni per la sua mancata attuazione;”

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015

L’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015 è così sostituito:

“Art. 3

Prevenzione, raccolta differenziata, riuso

  1. Ai fini di un rientro nei parametri dell’impronta ecologica che presuppone un utilizzo entro il 100% delle risorse disponibili messe a disposizione dal pianeta e quindi ai fini sia della riduzione dell’uso delle risorse sia dell’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, viene promossa in tutti i settori la sostituzione di fornitura di beni con la fornitura di servizi.
  2. la Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge attiverà:
  3. a) un coordinamento permanente con le associazioni di categoria, gli Istituti Universitari e le associazioni ambientaliste finalizzato alla individuazione delle produzioni di beni che possono essere sostituiti con la fornitura di servizi, e dei sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  4. b) uno studio, da completare entro dodici mesi, per individuare in tutti i settori economici le possibilità e le modalità di sostituzione di fornitura di beni con la fornitura di servizi e un piano per attuare tale sostituzione.
  5. Sulla base delle risultanze dello studio di cui al comma 2 lettera b) la Giunta regionale entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente legge propone modifiche alla legge regionale n. 28 del 2009 al fine di incrementare gli acquisti verdi, in rapporto agli obiettivi di riduzione di uso delle risorse e loro sostituzione con forniture di servizi, di riduzione della produzione di rifiuti, di riduzione della produzione di rifiuti non riciclati e di sostituzione di beni prodotti con materie prime in beni prodotti con materie seconde.
  6. La Regione, le Provincie, i Comuni e tutti gli Enti e le società da essi derivati o controllati sono tenuti a eseguire le sostituzioni individuate come da comma 2 nelle proprie forniture e a emanare ordinanze conseguenti per le attività che si svolgono nel proprio territorio.
  7. In ottemperanza alla “Strategia regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente” PlasticFreER, approvata con DGR 2000/2019, su tutto il territorio regionale:
  8. a) a partire dal 1/1/2023 nelle feste e sagre pubbliche e street food è vietato l’uso di stoviglie monouso in plastica;
  9. b) a partire dal 1/1/2024 nelle feste e sagre pubbliche e street food è vietato l’uso di stoviglie monouso;
  10. c) a partire dal 1/1/2024 è vietato alla Regione, alle Provincie, ai Comuni e a tutti gli Enti e le società da essi derivati o controllati e ai gestori del servizio dei rifiuti urbani dare patrocinio, ed applicare scontistiche sul costo del servizio rifiuti a feste pubbliche o private che utilizzano stoviglie monouso.
  11. La Regione, nell’ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28 (Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione), a partire dal settembre 2023 fa divieto di uso di materiali non riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica.
  12. Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell’ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione.
  13. L’agevolazione di cui al comma 5 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento predisposto dalla struttura tecnica ATERSIR in collaborazione col CTI di cui all’articolo 4 comma 9, e approvato dalla Giunta regionale.
  14. È fatto divieto di conferire in impianti di discarica e di incenerimento/termovalorizzazione situati nella regione rifiuti in toto o in parte riciclabili, sia di tipo urbano che speciale, sia prodotti nell’ambito regionale che fuori dall’ambito regionale. Tutte le raccolte differenziate dovranno essere sottoposte a trattamento per recuperare il massimo di materia ai fini del riuso e del riciclaggio. Il non rispetto della presente norma comporta per il gestore una sanzione di € 200 per ogni tonnellata di rifiuto non trattato.
  15. Gli scarti derivanti dal pretrattamento dei rifiuti urbani, dal trattamento dell’umido nonché le frazioni differenziate non pericolose per cui non sono presenti in regione impianti di riciclaggio come i prodotti assorbenti per l’igiene, raccolti nella regione e smaltiti in impianti della regione sono sottoposti a regime di costo di smaltimento regolato pari al costo dei rifiuti urbani indifferenziati.
  16. In attuazione del principio dell’economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini ambientali ed economici in coerenza con il principio di prossimità sempre attraverso il recupero di materia qualora tecnologicamente possibile. A tal fine, le operazioni di cernita possono essere svolte dal gestore, dal comune o da altro soggetto individuato, mentre per le operazioni di pretrattamento negli impianti di selezione delle frazioni carta, cartone, plastica, vetro, metalli, multimateriale e di trattamento delle frazioni organiche umido e verde negli impianti di compostaggio, sia aerobico che anaerobico, è svolta da parte della struttura tecnica ATERSIR una procedura competitiva regionale ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e che comprenda tutte le indicazioni della presente legge per l’individuazione degli impianti, regionali o extraregionali, ove conferire le frazioni. Per le altre frazioni la gara può essere svolta dal titolare del servizio di raccolta od eseguita in propri impianti.
  17. Ai fini di valorizzare al massimo la qualità della raccolta differenziata delle diverse frazioni, non è ammesso l’accumulo di frazioni provenienti da sistemi diversi di raccolta. Le diverse partite di frazioni differenziate con caratteristiche qualitative diverse individuate attraverso l’analisi merceologica, non possono essere mischiate fra loro.
  18. Nella procedura competitiva debbono essere richiesti prezzi differenziati in base alla presenza percentuale di materiale non conforme ovvero alla qualità delle raccolte.
  19. Per l’attribuzione dei costi di preselezione o di trattamento ovvero dei ricavi ai diversi comuni la struttura tecnica di ATERSIR, attraverso soggetti esterni che non abbiano avuto rapporti di lavoro coi gestori, dovrà procedere ad almeno 2 analisi merceologiche per modalità di raccolta delle diverse frazioni e per ogni comune. Le amministrazioni comunali dovranno sempre essere avvertite della data e luogo di svolgimento dell’analisi per poter assistervi. I costi delle analisi sono in capo ai gestori e suddivisi fra i comuni in rapporto agli abitanti. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.
  20. La Regione incentiva i centri comunali per il riuso quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego. Entro il 31 dicembre 2022 tutti i centri di raccolta dovranno attrezzarsi per svolgere le attività di cui al comma 6 dell’articolo 181 del d.lgs n. 152 del 2006 trasformando i centri di raccolta anche in centri del riuso o collegandosi ai centri del riuso esistenti.
  21. I Comuni disciplinano il funzionamento delle attività di riuso, di cui al comma precedente. Decidono sull’affidamento delle operazioni di riuso e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti. In assenza di decisioni del comune subentra l’ATO di competenza.
  22. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l’analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell’energia incorporata nei materiali di recupero, dell’energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse.
  23. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è obbligo l’utilizzo del compost fuori specifica derivante dalla stabilizzazione del sottovaglio del trattamento meccanico del rifiuto residuo. Altri materiali possono essere utilizzati solo in assenza di compost fuori specifica.
  24. Nelle strutture pubbliche delle Case di Residenza per Anziani (CRA), dei Centri Diurni per anziani e dei Nidi d’Infanzia è fortemente incentivato l’uso di prodotti assorbenti per l’igiene lavabili e riutilizzabili.
  25. la Regione promuove e incentiva gli impianti di riciclaggio dei prodotti assorbenti per l’igiene.
  26. Entro il 31/12/2023 è fatto obbligo di attivare la raccolta separata dei prodotti assorbenti per l’igiene in tutti i Comuni della Regione.

Art. 4

Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale n. 16 del 2015

Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 3 bis.

Rifiuti organici raccolta e trattamento

  1. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione effettua una pianificazione territoriale dei rifiuti organici prodotti. La pianificazione prevede l’integrazione dei rifiuti organici destinati al trattamento industriale, con i rifiuti organici destinati al compostaggio di piccola scala.
  2. Il compostaggio di piccola scala comprende:
  • l’autocompostaggio : come definito dal Dgls 152/06 art 183 punto E
  • il composharing o servizio di triturazione del verde a domicilio per l’autocompostaggio
  • il compostaggio di comunità: come definito dal Dgls 152/06 art 183 punto qq bis e dal D.M. 29/12/2016 n. 266
  • il compostaggio locale: come definito dal Dgls 152/06 art. 214 comma 7 bis
  • compostaggio entro le 1000 ton/anno degli scarti organici verdi (sfalci e potature)
  • compostaggio entro le 200 ton/anno degli scarti organici umidi (scarti organici di cucine e mense).
  1. La Regione pianifica, promuove e incentiva economicamente il compostaggio di piccola scala, in particolare nei comuni minori di montagna e nelle realtà decentrate, oppure le singole utenze non domestiche con grandi produzione di rifiuti organici, favorendo anche il coinvolgimento degli agricoltori della zona ed utilizzando i fondi di cui all’art. 4.
  2. La regione pone l’obiettivo programmatico del 20-30% di trattamento dell’organico tramite la pianificazione del compostaggio di piccola scala.
  3. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Regione predisporrà i regolamenti tipo per l’autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale.
  4. i Comuni devono creare l’Albo dei compostatori che eseguono l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità e organizzare i controlli, anche in forma di autocontrollo, delle utenze che eseguono il compostaggio. Minimo devono essere verificate almeno il 5% delle utenze. Comuni e Regione organizzano obbligatoriamente dei corsi di formazione per l’autocompostaggio e il compostaggio di Comunità. La Regione, entro 6 mesi, dovrà creare le linee guida per le verifiche e la formazione dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità. La formazione e le verifiche dovranno essere condotte da personale specializzate secondo i criteri guida stabilite dalle linee guida.
  5. I Comuni tramite il regolamento comunale di igiene, possono rendere obbligatorio l’autocompostaggio delle utenze site in zone agricole o in case sparse.
  6. La Regione promuove, nei parchi pubblici, il taglio mulching con il rilascio sul suolo dell’erba triturata ai fini della concimazione del terreno, di un arricchimento del prato e di una minore produzione di rifiuti.
  7. 9. La Regione promuove ed incentiva, in particolare nelle aree verdi superiori all’ettaro, il compostaggio in sito della frazione verde derivante dalla manutenzione del verde pubblico, in area appositamente delimitata all’interno dell’area verde su terreno nudo fino a 1000 tonnellate. Nel sito/siti individuati per il compostaggio confluiranno gli scarti verdi delle aree minori. I comuni possono anche individuare altre aree specifiche per il compostaggio su terreno nudo della frazione verde prodotta all’interno del proprio comune fino a un limite di 1000 t per sito. L’operazione può essere affidata al gestore del servizio di raccolta o ad altro soggetto individuato dal Comune o svolta in economia. I costi di compostaggio sono inseriti nei Piani Economico Finanziari della gestione dei rifiuti.
  8. Il compostaggio locale o di comunità può essere eseguito con attrezzature collocate nei centri di raccolta comunali, in una porzione d’area distinta e separata.”

“Art. 3 ter

Trattamento del rifiuto residuo da raccolta differenziata e pretrattamento

1 . Nel rispetto del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza nella versione concordata a livello politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel dicembre 2020 (2020/0104 (COD)), che stabilisce il principio di “non arrecare un danno significativo”, e della Comunicazione della Commissione del  12.2.2021 C(2021) 1054 final che definisce gli orientamenti tecnici sull’applicazione di tale principio che afferma che l’incenerimento dei rifiuti “arreca un danno significativo all’economia circolare”, e nel rispetto del “Patto per il lavoro e per il clima” sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da molte parti sociali nel dicembre 2020, in cui si pone l’obiettivo del 100% di produzione di energia rinnovabile entro il 2035 e considerato che i dati sulle emissioni di CO2 elaborati annualmente da ISPRA mostrano che le emissioni di CO2 di origine fossile derivanti dall’incenerimento dei rifiuti per kWh prodotta superano largamente le emissioni del mix energetico nazionale e anche quelle del mix dei prodotti petroliferi, ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e del recupero di materia anche dilazionato nel tempo, a partire dal 1/1/2023:

  1. a) è resa obbligatoria la selezione del rifiuto residuo ai fini del riuso, riciclaggio e della separazione dei rifiuti plastici di origine fossile;
  2. b) è vietato trattare in impianti di incenerimento rifiuti urbani o speciali contenenti più del 5% di sostanze plastiche di origine fossile;
  3. c) i rifiuti indifferenziati e i rifiuti misti contenenti rifiuti plastici di origine fossile superiori al 5% debbono essere sottoposti a selezione ai fini di separare i rifiuti plastici dagli altri rifiuti per essere riciclati o smaltiti separatamente;
  4. d) i rifiuti plastici di origine fossile che per ragioni tecniche od economiche non trovano un utilizzo nella filiera di riciclaggio debbono essere collocati in depositi dedicati diversi rispetto alle discariche di altri rifiuti o in settori separati in attesa di futuro riciclaggio;
  5. e) è fatto obbligo di sottoporre il sottovaglio della selezione del rifiuto residuo a stabilizzazione ed è vietato immettere in discarica rifiuti contenenti sostanze organiche con indice respirometrico dinamico superiore a 1.000;
  6. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge viene istituito un centro di ricerca regionale per individuare, all’interno dei rifiuti destinati a smaltimento:
  7. a) le qualità e quantità di rifiuti che non possono essere riciclati, o risultano di difficile riciclaggio, e loro produttori ai fini eliminare dal commercio tali prodotti se di scarsa utilità o ai fini di modificare i prodotti rendendoli riciclabili;
  8. b) i prodotti monouso in plastica che possono essere sostituiti con forniture di servizi, o con prodotti durevoli, o con prodotti equivalenti compostabili;
  9. c) i prodotti monouso di qualsiasi materiale suscettibili di essere sostituiti con fornitura di servizi o con prodotti durevoli.
  10. Per gli impianti a tariffa regolata da ATERSIR come discariche, inceneritori, TMB con ammortamento esaurito, ai fini di un ritorno complessivo ai Comuni delle cifre di ammortamento già pagate negli anni precedenti, dall’anno successivo all’estinzione dell’ammortamento continua a calcolarsi nel costo di trattamento dei rifiuti la stessa annualità di ammortamento applicata precedentemente e ripartita su tutti i rifiuti in ingresso, urbani e speciali. Tale annualità alimenta il fondo incentivante dei Comuni di cui all’articolo 4.

Art. 5.

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015 

L’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015 è così sostituito:

“Art. 5

Criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale

  1. La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. In tutti i casi il sistema di tariffazione applicato deve favorire oltre al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto anche il miglioramento della qualità della raccolta differenziata.
  2. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell’utenza:
  3. a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o impresa;
  4. b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell’edificio abitativo.
  5. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l’applicazione della tariffa puntuale e può essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:
  6. a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente;
  7. b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente;
  8. c) mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;
  9. d) misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.
  10. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 5, sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico, per sostenere i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre iniziative virtuose disposte dai regolamenti comunali e per casi e ragioni socio-sanitarie.
  11. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti pro-capite non riciclati. La struttura tecnica di ATERSIR congiuntamente al CTI predispone una relazione annuale sui risultati quantitativi e qualitativi dei diversi sistemi e delle diverse modalità di raccolte delle frazioni differenziate attraverso i dati ORSo e i dati delle analisi merceologiche che evidenzino gli scostamenti rispetto al sistema di raccolta di riferimento porta a porta con tariffa puntuale.
  12. Ai Comuni che non hanno attuato la tariffazione puntuale entro la data precedentemente fissata è applicato un ulteriore prelievo del 5% ai rifiuti non riciclati di cui all’articolo 4 comma 3. Nel caso in cui la responsabilità della mancata applicazione ricada sui gestori tale prelievo è a loro carico.”.

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2015

L’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2015 è così sostituito:

“Art. 6

Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti

  1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i Comuni decidono, all’interno del Consiglio d’ambito quali sono i bacini di affidamento
  2. Il gestore del servizio di raccolta può essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire alla struttura tecnica di ATERSIR una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida fissate dalla Giunta regionale. Tale relazione è pubblicata entro 30 giorni sul sito ATERSIR. Sono altresì tenuti a fornire entro trenta giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico richiesti da dalla struttura tecnica ATERSIR, dalle Autorità d’Ambito, ovvero dai Comuni per informazioni specifiche e contingenti non ricomprese fra quelle in possesso della struttura tecnica ATERSIR. In caso di mancato rispetto è applicata una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, come già previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente)
  4. I Comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti le informazioni sul servizio in loro possesso.
  5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui al comma 3 nonché tutti i dati trasmessi al sistema informatico ORSo sono visionabili e consultabili da chiunque attraverso un accesso automatico di tipo informatico senza alcuna richiesta formale e preventiva.”.

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2015

  1. L’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2015 è così sostituito:

“Art. 8

Clausola valutativa

  1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e compie le necessarie verifiche sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all’articolo 1 comma 9 e 10 sulla base del criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclati di cui all’articolo 1 comma 3. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza annuale, convoca i diversi soggetti sociali interessati alla gestione dei rifiuti, associazioni ambientaliste, associazioni dei consumatori, sindacati, gestori, associazioni imprenditoriali, del commercio e dell’artigianato, nonché la Commissione Tecnica Indipendente di cui all’articolo 4, avvalendosi anche del contributo dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia ed e della struttura tecnica Atersir, per un confronto:
  2. a) circa gli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 9 e 10, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia;
  3. b) sulle percentuali e sui quantitativi di rifiuti smaltiti;
  4. c) su qualsiasi altro aspetto che riguardi la gestione dei rifiuti finalizzato a recepire osservazioni e ad elaborare proposte di modifica della normativa, del piano regionale di gestione nonché delle disposizioni conseguenti che servano a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi sia sotto gli aspetti quantitativi che sotto quelli qualitativi.
  5. Il risultato della verifica di cui al comma 1, con le proposte modifica normativa e di piano scaturite, è presentato alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente. Ai soggetti sociali coinvolti e alla Commissione Assembleare sono forniti preventivamente tutti i dati relativi alla gestione dei rifiuti dell’arco di periodo intercorso dalla verifica precedente, nonché qualsiasi altra documentazione richiesta.
  6. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.

Art. 8

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2015

L’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2015 è così sostituito:

“Art. 9

Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti

  1. All’accertamento ed alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di gestione del servizio, oltre al Comune attraversi i propri dipendenti coadiuvati dalle guardie ecologiche volontarie, provvede anche il soggetto gestore attraverso i propri dipendenti, che a tal fine sono nominati agenti accertatori dall’ente preposto.
  2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata con le modalità fissate con regolamento dai Comuni tramite l’autorità ATO.
  3. Il soggetto gestore è tenuto a fornire ai Comuni tutte le informazioni necessarie circa gli accertamenti. In caso di mancato rispetto trova applicazione la sanzione per mancata fornitura delle informazioni di cui all’articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2011 da parte dell’autorità ATO.”.

Art. 9

Sostituzione dell’articolo 9 bis della legge regionale n. 16 del 2015

L’articolo 9 bis della legge regionale n. 16 del 2015 è così sostituito:

“Art. 9 bis

Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani

  1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 500,00.
  2. L’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono effettuate dai Comuni tramite proprio personale anche con l’ausilio delle guardie ecologiche volontarie, e tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito delle relative funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite dall’autorità ATO con regolamento.
  3. Il soggetto gestore è tenuto a fornire ai comuni tutte le informazioni necessarie circa gli accertamenti.
  4. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.”.

Art. 10

Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23

  1. Il comma 3 bis dell’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011 è abrogato.